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Articolo aggiuntivo n. 43.0.8 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 43.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Rilancio delle Avvocature degli enti pubblici territoriali e locali)

        1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dallo Stato, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti del comparto Regioni-Enti locali.

        2. Nel ruolo professionale di cui al comma 1, sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine, che abbiano avuto accesso alla carriera mediante pubblico concorso.

        3. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

        4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno triennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

        5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale di cui al presente articolo, è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

        6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

        7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al molo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una 203 indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50% dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

        8. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il molo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale».