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Articolo aggiuntivo n. 26.0.33 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 26.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo II-bis.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-bis.

        1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

        ''1-quater.01. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo''.

        2. all'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede:

            a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

            b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.».