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Proposta di modifica n. 15.7 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Precluso
argomenti:  

testo emendamento del 07/11/18

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        Â«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.».