Proposta di modifica n. 57.9 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 57.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 3 con il seguente:

        Â«3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1º gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso le strutture commissariali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e gli enti locali dei predetti crateri. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale»;

            b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        Â«3-bis. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al comma 3 si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili.»;

            c) al comma 15:

                - al primo periodo, dopo le parole: «dagli eventi sismici» aggiungere le seguenti: «del 2009, del 24 agosto 2016 e»;

                - all'ultimo periodo, dopo le parole: «secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012» aggiungere le seguenti: «, nonché delle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui assegnate le risorse destinate agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo periodo.»;

                - aggiungere infine il seguente periodo: «Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2021''»;

            d) al comma 16 sopprimere le parole: «per l'anno 2021», ovunque ricorrano;

            e) dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

        Â«18-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti parole: ''c) e d),''.

        18-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole: '', c) e d),'';

            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,''.

        18-quater. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è soppressa.

        18-quinquies. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

        18-sexies. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

        18-septies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 762 è soppresso.

        18-octies. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

        18-nonies. Agli oneri derivanti dal comma 18-sexies, pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal comma 18-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

        Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: « 235 milioni di euro per l'anno 2020, di 65 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».