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Proposta di modifica n. 53.8 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 53.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

        Â«10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del 36 per cento dei costi dei servizi a domanda individuale prevista dall'articolo 243, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243».