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Articolo aggiuntivo n. 37.0.18 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 37.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Riutilizzo delle imbarcazioni confiscate).

        Al fine di agevolare i traffici marittimi e lo svolgimento delle attività commerciali, all'articolo 12, del testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ''o di tutela ambientale'' sono aggiunte le seguenti parole: ''o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per fatalità sociali o culturali'';

            b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I soggetti destinatari della concessione di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente'';

            c) al comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive'';

            d) al comma 8-quinquies: al primo periodo dopo la parola: ''assegnati,'' sono aggiunte: ''in via prioritaria,'' e dopo le parole: ''o trasferiti all'ente'' sono aggiunte: ''o ad associazioni e fondazioni''».