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Articolo aggiuntivo n. 94.0.3 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 94.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. subentra nella gestione delle linee ferroviarie locali in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e trasferite dallo Stato alle Regioni in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».