Articolo aggiuntivo n. 31.0.46 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 31.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)

        1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.

        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

            a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo i in relazione al numero di visitatori giornalieri;

            b) alle tipologie di strutture materno-infantili;

            c) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;

            d) alle tipologie di strutture sanitarie;

            e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;

            f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui al comma 1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;

            g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;

            h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

        3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Qualora entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente disposizione, la sanzione prevista dal periodo precedente è raddoppiata.

        5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».