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Proposta di modifica n. 32.28 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Precluso
argomenti:    

testo emendamento del 18/09/20

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

        Â«7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di costruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi dell'avviso pubblico Prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019».

        Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3o milioni per l'anno 2020.