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Proposta di modifica n. 6.1 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Al comma i sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2020, ai datori», con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro privati» e le parole: «sei mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

        Conseguentemente:

        al comma 4, sostituire le parole: «371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «2.230,8 milioni di euro per l'anno 2020, 6.148,2 milioni di euro dal 2021»;

        al comma 5, sostituire le parole: «371,8 milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023», con le seguenti: «2.230,8 milioni di euro per l'anno 2020, 6.148,2 milioni di euro dal 2021» e aggiungere, in fine, le seguenti: «e quanto a 1.859 milioni di euro per il 2020, 5.123,5 milioni di euro per il 2021 e a 6.148,2 milioni di euro dal 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».