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Articolo aggiuntivo n. 33.0.8 al ddl S.1925 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Precluso

testo emendamento del 18/09/20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Graduatorie nazionali AFAM)

        1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole ''e 2020-2021'' sono sostituite dalle seguenti parole: '', 2020-2021 e seguenti.''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.»