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Proposta di modifica n. 1.107 al ddl S.1440 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 08/09/20

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaseiesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantunesimo anno di età"».