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Proposta di modifica n. 9.46 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 23/07/18

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui al presente comma non si applica alle comunicazioni informative da parte dei concessionari verso i punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro, ai progetti di responsabilità sociale e alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, nonché alle insegne di esercizio e ai loghi e marchi che distinguono i giochi all'interno del punto vendita.