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Articolo aggiuntivo n. 52-bis.01 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 52-bis.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

Art. 52-ter.
(Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

  1. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sostituire le parole «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023»;
  2. Per i titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, che volontariamente provvedano alla riconversione degli impianti in aree attrezzate per la ricarica dei veicoli elettrici e per tutti i servizi connessi alla smart mobility, è previsto un contributo economico in regime di de minimis, definito con Decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4;
  3. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, l'autorizzazione per nuovi impianti è subordinata alla chiusura di almeno due impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo.