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Proposta di modifica n. 46.2 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Id. em. 46.3

testo emendamento del 08/09/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

(Istituzione di zone economiche speciali – ZES)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate “ZES” e meglio regolamentate dal successivo articolo 5-bis.
  2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
  3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.
  5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.
  6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal successivo articolo 5-bis.
  7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.
  8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
   a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
   b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
   c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
  9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.»;
   b) al comma 1, la lettera è sostituita dalla seguente:
   b) l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

«Art. 5.

  1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
   a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
   b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
  2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
  3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
   b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
  4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (DE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
  5. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.»;
   c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

  1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:
   a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;
   b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;
   c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
   d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
   e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
   f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
   g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
   h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
   i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;
   j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.».