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Articolo aggiuntivo n. 44-bis.01 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 44-bis.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 44-bis, aggiungere il seguente:

Art. 44-ter.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera a) è inserita la lettera:
   « a-bis) in considerazione dell'urgente esigenza di supportare finanziariamente l'attività delle Imprese, nelle more del perfezionamento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti da parte dei soggetti finanziatori di cui al comma 1, SACE S.p.a., fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, concede una fideiussione di importo pari al 70 per cento dell'importo eleggibile relativo alla singola operazione, dietro presentazione, a cura dell'impresa richiedente il finanziamento, di idonea attestazione riferita alla data del 31 dicembre 2019, ovvero alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, rilasciata da parte dell'organo amministrativo della stessa e, ove esistenti, del Collegio Sindacale ovvero della Società di Revisione incaricata, di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), del codice civile. Gli istituti finanziatori erogano il finanziamento di importo pari alla fideiussione emessa da SACE entro 5 giorni dalla data di rilascio della stessa. La differenza tra il 70% del finanziamento eleggibile così erogato con procedura d'urgenza e quello deliberato sarà erogato a completamento dell’iter di cui al presente articolo. La concessione della fideiussione predetta libera i soggetti finanziatori dalla responsabilità nel caso in cui il finanziamento non venga restituito, limitatamente all'importo coperto dalla garanzia SACE. La presente disposizione si applica anche alle Società che abbiano fatto ricorso al dettato dell'articolo 7».

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  «8-bis. A decorrere dal 31 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire l'operatività delle attività produttive e una crescita imprenditoriale, sono semplificate le modalità di accesso alle zone economiche speciali con particolare riguardo alla città di La Spezia.
   8-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 8-bis.
   8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».