Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 43-quater.027 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 43-quater.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Gestione della fauna selvatica)

  1. Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:
  6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno (SturnusVulgaris), le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattuti, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inoltro alla Commissione europea.