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Proposta di modifica n. 43.7 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 43.
argomenti:  

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   Al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
   « a) Non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del codice penale;
   b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni».
   Alla lettera c-ter è aggiunta la seguente:
   « c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci».
  Il comma 3 è modificato come segue: «Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza».
  Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni».
  Dopo il comma 8 è inserito il seguente: «9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti».