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Proposta di modifica n. 41.1 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 41.

testo emendamento del 08/09/20

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-ter. All'articolo 1, comma 495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, le parole «, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse» sono sostituite dalle seguenti «le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
  3-quater. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito, in fine, il seguente periodo «Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».