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Articolo aggiuntivo n. 40-quater.03 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 40-quater.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 40-quater, aggiungere il seguente:

Art. 40-quinquies.
(Disposizioni in materia di imprese di autotrasporto)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.