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Articolo aggiuntivo n. 39-ter.07 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 39-ter.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 39-ter inserire il seguente:

Art. 39-quater.
(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

  1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:
   a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;
   b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
   c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.