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Articolo aggiuntivo n. 38.04 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli operatori di telefonia, e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto»;
   b) al comma 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1»;
   d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2.1. Per “servizi ancillari di telefonia mobile e fissa” si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.
  2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.
  2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità opt-in tramite invio ed inserimento di OTP (one time password).».

  2. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o modalità di comunicazione digitali».
  3. Al fine di evitare effetti di lock-in e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il modem, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di modem, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.