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Proposta di modifica n. 38.10 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 38.
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testo emendamento del 08/09/20

  Al comma 6 sostituire il capoverso 6 con il seguente:
  6. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni, singolarmente o associati, adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare, attraverso adeguata istruttoria tecnica, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; particolare riferimento deve essere riservato ai siti sensibili, individuati attraverso specifica pianificazione, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.