Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 37.2 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 08/09/20

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
  «7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.».