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Articolo aggiuntivo n. 30-bis.0101 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 30-bis.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 30-bis aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.

  1. I contribuenti persone fisiche, esercenti l'attività del commercio al dettaglio su area pubblica applicano per la parte di reddito derivante da tale attività commerciale il regime della tassa unica.
  2. I contribuenti che applicano il regime della tassa unica sono esonerati dalla certificazione e dalla registrazione dei corrispettivi, ivi incluso l'obbligo dell'invio telematico degli stessi.
  3. La tassa unica è sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali comunali e regionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei diritti annuali relativi all'iscrizione alla CCIAA, cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal titolare e dai collaboratori familiari, di cui al comma 5. La tassa unica viene liquidata contestualmente all'imposta sul valore aggiunto con le modalità stabilite dal comma 4.
  4. Con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
   a) i requisiti per l'accesso al regime fiscale di cui al presente articolo;
   b) i criteri per il calcolo dell'ammontare dell'imposta;
   c) le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta; è in ogni caso garantita la possibilità di liquidazione in dodici rate mensili nel corso dell'anno fiscale di riferimento;
   d) le detrazioni d'imposta applicabili per investimenti relativi all'ammodernamento dei beni strumentali dell'impresa, all'assunzione di personale e ad altre spese relative all'impresa;
   e) i casi in cui il computo dell'imposta può essere sospeso;
   f) l'insieme delle condizioni minime, definite «patto con il contribuente», che saranno garantite per almeno tre anni fiscali consecutivi.

  5. Le imprese che applicano il regime fiscale di cui al comma 1 liquidano i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'imprenditore e i collaboratori familiari con cadenza mensile, insieme alla tassa unica. Detti contributi godono di una riduzione agevolata del 7 per cento sia nel caso che l'impresa opti per la contribuzione ordinaria sia che opti per la riduzione di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190.