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Articolo aggiuntivo n. 28.04 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 28.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per l'emissione di assegni senza provvista e sospensione dei termini di scadenza)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 agosto 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3, le parole: «31 agosto 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

  2. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19, è sospeso e, ove iscritto, cancellato, ogni adempimento pubblicitario e sanzionatorio relativo al versamento di assegni con difetto di provvista emessi nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 o, comunque, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
  3. In caso di manifestata impossibilità del pagamento in una unica soluzione dell'importo dovuto, i soggetti emittenti del titolo di credito di cui al comma 2 possono, a titolo di acconto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corrispondere 1/5 dell'intero importo al prenditore, quindi mediante rateizzazione della restante parte fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento dell'ultima rata entro il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento, integrale o di adesione alla rateizzazione, comporta la ripresa degli accertamenti sanzionatori e pubblicitari.
  4. Per ogni rateo di pagamento il creditore rilascia al debitore, ovvero al soggetto emittente, quietanza di pagamento.
  5. In parziale deroga alle disposizioni vigenti in materia e ad eccezione dei titoli di credito di cui all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2022 la legge 15 dicembre 1990, n. 386 è così modificata:
   a) le sanzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono ridotte della metà e si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   b) per l'intero periodo non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3;
   c) il termine di cui all'articolo 8, comma 1, è elevato a novanta giorni.