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Proposta di modifica n. 22.100 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 08/09/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso», inserire le seguenti: «con motivata deliberazione» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la seguente: «istituzionali» e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».