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Proposta di modifica n. 21.5 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Id. em. 21.4

testo emendamento del 08/09/20

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24.