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Articolo aggiuntivo n. 19.09 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
  Art. 19-bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

  1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
  «6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
  6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.
  6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A., al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
  6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.