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Articolo aggiuntivo n. 16.02 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

  1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 marzo 2021, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1o dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.
  2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio.