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Articolo aggiuntivo n. 15.05 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i ricorsi in materia di pensioni di guerra)

  1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'art. 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica Amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile.
  2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».