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Articolo aggiuntivo n. 16.0.10 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

        1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, dopo la parola: ''sussiste'', è inserita la seguente: ''sempre'' e, alla lettera b), sostituire le parole: ''non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione'' con le seguenti: «''vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa'';

            b) al terzo comma, le parole: ''La disposizione di cui al secondo comma si applica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano'' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessa con violenza'';

            c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: ''Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone''.

        2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: ''Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61; primo comma, n. 5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto''».