Proposta di modifica n. 12.3 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 08/09/20

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  «8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono ad ogni effetto nulli ed inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni e che, su richiesta dell'interessato che dichiari di averne interesse, deve essere sempre emanato un atto meramente confermativo del provvedimento formatosi per silenzio assenso.».