presentato il 08/09/2020 in Assemblea della Camera da Piergiorgio CORTELAZZO (FI) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 08/09/20
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2022»;
c) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal mese di febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di febbraio 2022».
2. All'onere derivante dal presente articolo e pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.