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Articolo aggiuntivo n. 11.022 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

  1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il quarto periodo e inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;
   b) al sesto periodo, dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.