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Articolo aggiuntivo n. 11.018 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. Dopo l'articolo 61-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:
«Art. 61-ter.1.
  1. La selezione dell'impresa esecutrice e compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.
  2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 61-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.
  3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.
  4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo e compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede e consentito il ricorso all'autocertificazione».