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Articolo aggiuntivo n. 10-bis.0100 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 10-bis.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui all'articolo 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli Enti territoriali ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.