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Proposta di modifica n. 10.58 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,4, riducibili a m. 2,2 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli e per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/16 della superficie del pavimento. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e modifica di destinazione d'uso.