Proposta di modifica n. 10.29 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 08/09/20

  Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) all'articolo 6, comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali», sono inserite le seguenti: «a condizione che non pregiudichino il regime giuridico a cui sono sottoposti gli interventi di cui al presente articolo,»;
    2) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
   e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;