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Articolo aggiuntivo n. 8.0101 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Id. em. 8.01

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

  1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1o marzo 2020, con legge 20 dicembre, n. 159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del COVID-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.
  2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.
  3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.