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Proposta di modifica n. 8.31 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi integrati di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private riconducendo ad equità i relativi rapporti contrattuali, come evidenziato anche dalla delibera ANAC n. 540 del 1o luglio 2020, il corrispettivo dei predetti servizi è adeguato, con decorrenza dal 23 febbraio 2020, a seguito di rinegoziazione con il committente che tenga conto dell'effettivo incremento del costo di erogazione del servizio verificatosi rispetto al periodo antecedente la situazione emergenziale, da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in difetto di accordo, il corrispettivo dei predetti servizi è incrementato del venti per cento. Inoltre, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi decurtazioni del corrispettivo, rispetto a quello medio mensilmente liquidato nel quadrimestre ottobre 2019-gennaio 2020, incrementato ai sensi della disposizione di cui sopra, in ragione delle minori giornate di degenza verificatesi e/o del minor numero di posti letto utilizzati e/o delle minori prestazioni erogate rispetto a quelle contrattualmente stabilite. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contratti che prevedano specifici meccanismi di riequilibrio in deroga ai criteri da essi previsti e sono efficaci per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.