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Proposta di modifica n. 8.24 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  «13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

  Conseguentemente:
   a) al comma 14, sostituire le parole: al comma 13 con le seguenti: ai commi 13 e 13-bis;
   b) al comma 15, sostituire le parole: al comma 13 con le seguenti: ai commi 13 e 13-bis.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.