Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 8.105 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 08/09/20

  Al comma 5, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a trasmettere tutti i dati utili alla presentazione di una proposta entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di inadempienza si configura a carico del responsabile del procedimento la responsabilità di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20»;
   b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «Le amministrazioni aggiudicatrici devono valutare le proposte pervenute entro sessanta giorni; nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto, in sede di piano delle opere pubbliche, che l'opera debba essere realizzata ricorrendo alla finanza di progetto, ovvero nel caso in cui dal progetto presentato dal privato risulti che dalla realizzazione dello stesso non derivano oneri per la pubblica amministrazione, l'amministrazione aggiudicatrice deve motivare l'eventuale bocciatura del progetto. L'amministrazione aggiudicatrice deve prevedere adeguate modalità di cofinanziamento delle iniziative di cui al presente comma, consentendo ai proponenti di partecipare, unitamente alle stazioni appaltanti, a bandi comunitari».