Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 8.16 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 08/09/20

  Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale eventuale impegno può essere formalizzato anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'operatore economico ed a cura dello stesso registrato e consegnato all'ente appaltante, nel quale sia prevista la cessione, a favore di ciascuno degli enti creditori, nel caso di lavori di almeno il 10 per cento dei compensi derivanti dalla eventuale assegnazione dell'appalto, fermo restando che il debito sia superiore al 10 per cento dei compensi stessi o nel caso di forniture di servizi di almeno il 20 per cento dei compensi derivanti dall'assegnazione dell'incarico professionale, sempreché il debito sia superiore al 20 per cento dei compensi stessi».