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Proposta di modifica n. 6.3 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 6.
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testo emendamento del 08/09/20

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ferme restando le competenze del RUP e degli altri organi previsti dalla normativa vigente e per i soli contratti stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.