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Articolo aggiuntivo n. 23.0.11 al ddl S.840 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Precluso

testo emendamento del 07/11/18

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)

        1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

        2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

        3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

        4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».