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Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/09/20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per la tutela dell'eccellenza tecnologica e la semplificazione delle esportazioni dell'industria nazionale dei materiali d'armamento)

  1. Al fine di semplificare il coordinamento delle politiche per la tutela dell'eccellenza tecnologica e le esportazioni dell'industria dei materiali d'armamento sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede nell'interesse dello Stato con l'ausilio di un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri cui delegare le funzioni di cui al comma 1 e l'ufficio della Presidenza del Consiglio incaricato delle attività di supporto, coordinamento e segreteria.
  3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato è coadiuvato da un Comitato interministeriale per l'industria nazionale dei materiali d'armamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato «Comitato».
  4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato ed è composto dai Ministri della difesa, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. I Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.
  5. All'atto del proprio insediamento, il Comitato adotta il proprio regolamento interno, che ne disciplina le attività ed organizza altresì il Nucleo tecnico-operativo, di seguito NTO, posto alle sue dipendenze, di cui ai commi 9-12.
  6. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia ritenuta utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione.
  7. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
  8. Nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato:
   a) nel rispetto dei limiti di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce gli indirizzi del Governo in materia di fabbricazione ed esportazione dei materiali d'armamento, con particolare riferimento alla tutela delle capacità nazionali rispetto al rischio di acquisizioni estere ostili, alla promozione del settore nei mercati esteri, alle partnership industriali, alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle relative ricadute sul settore;
   b) individua le misure per l'incentivazione dell'innovazione tecnologica nel settore, anche tramite lo sfruttamento economico dei brevetti, individuando modalità di equa remunerazione dei prodotti dell'ingegno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 65, comma 5 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
   c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo della cooperazione nel settore della produzione dei materiali d'armamento tra le amministrazioni pubbliche, gli enti di ricerca, le strutture universitarie e l'industria, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
   d) incoraggia la collaborazione tra le imprese italiane operanti nel campo della produzione dei materiali d'armamento, allo scopo di rafforzarne la competitività internazionale anche ai fini della partecipazione in posizione vantaggiosa ai consorzi multinazionali costituiti in vista della realizzazione di programmi complessi;
   e) orienta le attività operative di sostegno alla penetrazione nei mercati esteri, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni sensibili, alla loro successiva diffusione alle imprese nazionali del comparto, nonché al supporto politico e logistico delle candidature italiane nelle gare internazionali d'appalto;
   f) promuove lo sviluppo dei programmi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;
   g) predispone ed invia entro il 30 giugno di ogni anno una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati ottenuti nel campo della tutela e della promozione dell'industria dell'aerospazio e difesa nazionale;
   h) promuove altresì il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, ove possibile, con riferimento alla previsione e prevenzione dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo.

  9. Per l'espletamento dei compiti affidatigli, il Comitato si avvale del supporto fornito dall'NTO, composto da personalità designate da ciascuna delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato ed integrato da esperti del settore, provenienti anche dall'industria nazionale dei materiali d'armamento, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente.
  10. L'NTO agisce da organo di staff del Comitato ed è strutturato in modo tale da assicurarne l'operatività permanente sulla base del regolamento adottato dal Comitato.
  11. L'NTO ha una segreteria permanente, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e dispone di due divisioni, una competente per l'analisi di situazione ed una, operativa, per la promozione sui mercati internazionali dei beni ad alta intensità tecnologica ed impieghi militari o duali prodotti dall'industria italiana, anche tramite la partecipazione a consorzi multinazionali. Il predetto regolamento adottato dal Comitato determina la consistenza dei contingenti di personale destinati alle divisioni dalle Amministrazioni coinvolte.
  12. Ai componenti dell'NTO non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione o alla remunerazione di eventuali straordinari si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.