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Articolo aggiuntivo n. 56.08 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 56.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art 56-bis.
(Misure di semplificazione nell'erogazione di servizi flessibilità)

  1. Al fine di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati a biogas, biomasse e bioliquidi di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano disposizioni di cui ai successivi commi:
  2. Gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 3 comma 2) dello stesso decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

  3. Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto, si applicano i meccanismi previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando.
  4. Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'articolo 2 comma 1 lettera i) del decreto ministeriale del 6 luglio 2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06.
  5. Per gli impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012 e dall'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale del 23 giugno 2016.
  6. Gli impianti incentivati ai sensi dei decreto ministeriale del 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni e integrazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le soglie che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua massima incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.