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Proposta di modifica n. 50.18 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 50.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023,»;
   b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione, permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia. Sono altresì consentiti I seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:
   a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;
   b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;
   c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;
   d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità».
   c) il comma 5 è soppresso.
   d) il comma 6 è soppresso.
   e) il comma 7 è soppresso.
   f) Al comma 8, il primo periodo è soppresso. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere, con esclusione delle aree sulle quali insistono attività che avessero ottenuto parere positivo dalla Commissione VIA.» Il sesto periodo è soppresso;
   g) Il comma 13 è soppresso.