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Articolo aggiuntivo n. 49-bis.013 al ddl C.2648 in riferimento all'articolo 49-bis.

testo emendamento del 07/09/20

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Misure per la riassunzione dei lavoratori stagionali)

  1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, ai datori di lavoro privati che svolgono un'attività nei settori del turismo, della ristorazione e dell'intrattenimento, come individuati dai codici ATECO 55, 56, 79, 90 e 93.2, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuto, sino al 31 dicembre 2020, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
  2. I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nei settori individuati al comma precedente, sono altresì esonerati dal versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferiti al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 68 milioni di euro finalizzato a ristorare le regioni e le province autonome delle minori entrate derivanti dal presente articolo, non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra regioni e province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 681 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, valutati in 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese (11),
   Programma 7.2, Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), Azione: Agevolazioni fiscali a favore di imprese, Capitolo 3849, Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 40,000 euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast (5.2.2) (10.7.1).

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.